Art. 1.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, già contenute nell'articolo 3, comma 2 della legge 8 aprile 2004, n. 90, si interpretano nel senso che la riduzione, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito, dell'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è determinata sulla base del rapporto tra il numero dei candidati eccedente il limite dei due terzi, stabilito al comma 1 dello stesso articolo 56, e il numero dei candidati corrispondente al medesimo limite.
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 12 e 13 giugno 2004.